Imu, slitta il termine per la presentazione

<strong>Imu</strong>, slitta il termine per la presentazione

Last updated on Ottobre 4th, 2012 at 07:29 pm

IMU

Con una nota pubblicata venerdì pomeriggio, a ridosso della scadenza, il ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia che il termine per la presentazione della dichiarazione Imu sarà prorogato al fine di assicurare ai contribuenti interessati un ragionevole periodo di tempo per l’adempimento. Sarà compito del Consiglio dei ministri della prossima settimana valutare la proposta di proroga e stabilire la nuova data di presentazione della dichiarazione.
Questo ulteriore rinvio del termine di presentazione della denuncia Imu, previsto in un primo tempo al 30 luglio e poi prorogato al 1° ottobre (oggi 30 settembre cade di domenica), si è reso necessario poiché il modello dichiarativo non è stato ancora approvato e pubblicato.

Ma veniamo alla disciplina. I proprietari degli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 e per i quali la situazione fiscale ai fini Imu sia in qualche modo cambiata rispetto alla situazione Ici devono presentare la dichiarazione Imu. Rientrano nell’adempimento dichiarativo anche gli acquisti e le variazioni immobiliari intervenute dopo il 1° gennaio 2012. L’articolo 13 comma 12-ter del dl 201/2011 prevede che «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta […] ». La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta.
In merito all’adempimento dichiarativo la disciplina fa salve le dichiarazioni Ici in quanto compatibili, ma sono tante le fattispecie, e molte ancora da chiarire, con cui i contribuenti dovranno cimentarsi per assolvere l’obbligo della presentazione della dichiarazione Imu.

L’abitazione principale non è soggetta all’obbligo dichiarativo, neppure in caso di applicazione della maggiorazione della detrazione di 50 euro per i figli conviventi. Ma se la casa è formata da due unità catastali, contigue e magari comunicanti, solo una delle due potrà beneficiare dell’agevolazione.
Per gli immobili locati la denuncia va sempre presentata, anche se si tratta di locazioni iniziate prima del 1° gennaio 2012 in considerazione del fatto che ai Comuni è concessa la facoltà di deliberare riduzioni di aliquota.
Per quanto riguarda l’ex casa coniugale, assegnata in sede di separazione legale, la denuncia deve essere presentata dal coniuge assegnatario a prescindere dalla titolarità dell’immobile.

Le compravendite d’immobili non devono essere dichiarate in quanto l’atto notarile transita attraverso il Mui (modello unico informatico). Anche le successioni sono esonerate dall’obbligo dichiarativo perché sarà l’Agenzia delle Entrate a trasmettere i dati ai Comuni. Mentre per l’acquisto di aree fabbricabili deve essere presentata la dichiarazione in quanto il contribuente deve dichiarare il valore di mercato dell’area al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Questo adempimento sarà ripetuto negli anni successivi se varia il valore di riferimento.

Per gli immobili d’interesse storico artistico vige l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu, per il momento, nonostante i dati identificativi dell’immobile siano stati dichiarati ai fini Imu. Per questa categoria d’immobili, di cui all’articolo 10 del D. lgs 42/2004, è stata prevista una riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu. Anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili si può ridurre del 50% la base imponibile ai fini dell’imposta municipale a condizione che il proprietario faccia periziare l’immobile e presenti un’autocertificazione al Comune, il quale provvederà al controllo in fase di accertamento. Ora, considerato che il Comune è già al corrente della condizione, vige l’esonero. Invece, c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2012 è venuto meno e quindi è cessato il diritto alla riduzione.
I beni d’impresa e dei soggetti Ires si devono dichiarare. Per questi beni il Comune ha facoltà di deliberare aliquote ridotte sino allo 0,40%. Fanno parte di questa categoria gli immobili contabilizzati nel patrimonio aziendale: beni merce, immobili patrimonio e beni strumentali.

In fase conclusiva si segnala un obbligo dichiarativo residuale, dettato dalla bozza delle istruzioni, in tutti quei casi in cui il Comune non è a conoscenza dei dati catastali rilevanti ai fini Imu.

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