Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso avanzato dall’Avv. Alfonso Fiumarella, ha riconosciuto ad una docente precaria di Menfi, che insegna in Provincia di Trapani, il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per un importo nominale complessivo di euro1.500,00 riguardante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Le ragioni avanzate nel ricorso, volte a fare rilevare la discriminazione posta in essere dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nel riconoscimento del diritto tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato ed a chiedere di verificare se l’art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 (nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente) sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, sono state ritenute fondate ed accolte dal Giudice del Lavoro.
Quest’ultimo, rilevato che la ricorrente rientrava nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, rilevato che la situazione della ricorrente risultava comparabile – dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste – con quella di un docente assunto a tempo indeterminato e poiché entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali, definiva irragionevole l’esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato ribadendo, dalla lettura delle norme in materia, che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo determinato.
Pertanto, il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso avanzato dalla docente menfitana difesa dall’Avv. Fiumarella, ha deciso in favore di quest’ultima condannando, altresì, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) al pagamento delle spese di lite.
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