La vita in un condominio obbliga ad una serie di compromessi. Non di rado si verificano situazioni in cui un singolo condomino non approvi una decisione approvata dall’assemblea relativa ad una spesa da sostenere. In casi come questi è opportuno esprimere il proprio dissenso davanti ad una decisione non condivisa in quanto lesiva dei propri diritti o ritenuta inequa o ingiusta per motivazioni di vario tipo.
La prima cosa da fare in casi di questo tipo è opporsi a tale decisione il prima possibile. Come possiamo prendere spunto dalla guida di affarimiei.biz, Il limite massimo sancito dalla legge è pari a 30 giorni, da conteggiare a partire dalla data in cui l’assemblea ha approvato quella spesa o dal ricevimento del verbale della stessa nei casi in cui il condomino non fosse presente alla riunione in cui tale delibera è stata discussa e approvata dalla maggioranza. In assenza di questa azione, davanti ad un mancato pagamento, l’avvocato incaricato dall’amministratore potrà notificare un decreto ingiuntivo, obbligando di fatto al pagamento della somma.
Per evitare questi passaggi, è fondamentale presiedere sempre alle riunioni di condominio, soprattutto quando tra i punti all’ordine del giorno rientri l’approvazione di spese straordinarie e la relativa distribuzione tra i soggetti interessati a diverso titolo. E’ importante infatti che contestazioni di questo tipo vengano effettuate prima possibile e in ogni caso, lo ribadiamo, entro 30 giorni.
La prima strada da intraprendere è quella della mediazione, solo qualora essa non porti a nessun esito utile sarà opportuno avviare in giudizio in tribunale davanti al giudice competente al fine di far valere la propria posizione e i propri diritti qualora si pensi che essi siano stati violati. La sentenza potrà o meno sancire l’annullamento della delibera o l’eventuale sostituzione di parte della stessa.
Trascorso questo arco temporale, la delibera sarà effettiva e in nessun modo sarà possibile esimersi dal pagamento fissato. Nel caso specifico, inoltre, anche un’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo verrà rigettata. Più unici che rari sono in giurisprudenza i casi di soggetti che di fatto abbiano ottenuto la cancellazione del decreto ingiuntivo senza essersi opposti alla delibera entro i 30 giorni.
Il decreto ingiuntivo, naturalmente, potrà essere emesso anche verso condomini che non abbiano provveduto al pagamento per motivazioni personali. In questo caso il giudice, interpellato dal creditore, per prima cosa si accerterà sulla situazione prima di emettere se necessario il decreto. In questa fase verranno emesse una serie di prove, come ad esempio il verbale dell’assemblea in cui la spesa viene approvata.
Per evitare di trovarsi in queste situazioni, è preferibile partecipare attivamente alla vita del condominio, intervenire e proporre le proprie idee e soprattutto valide alternative alle soluzioni che non appaiono adeguate. Uno dei maggiori problemi nella vita condominiale risiede proprio nella mancanza di alternative proposte, situazione che porta molte assemblee ad approvare certe decisioni solo perchè nessuno valuta e propone soluzioni alternative che in molti casi incontrerebbero magari più adesioni