Il mondo di bandi e gare pubblici in Italia sta cambiando, grazie alla riforma che è iniziata a metà aprile. Ma cosa prevede il nuovo Codice per alcuni aspetti tecnici, come le polizze fideiussorie per gli appalti? Scopriamolo insieme.
Ormai non è più una “notizia” in senso stretto, perché sono trascorsi già alcuni mesi dall’entrata in vigore; eppure, il nuovo Codice degli Appalti, che ha ridisegnato l’impianto normativo relativo ai contratti pubblici in Italia relativi a lavori, servizi e forniture, continua a far registrare qualche preoccupazione alle imprese sul versante dei cambiamenti imposti.
Per questo motivo, abbiamo chiesto agli esperti di Appaltitalia, il giornale specializzato proprio in questo settore, di aiutarci in un approfondimento su un tema specifico come quello da presentare al momento dell’offerta, per capire cosa c’è di differente rispetto al sistema precedente e come fare per mettersi in norma.
In particolare, il nuovo riferimento è quello contenuto nell’articolo 93 del Decreto Legislativo 50/2016, che per l’appunto avvia il nuovo quadro di riforma del settore degli appalti in Italia; questo articolo, nello specifico, disciplina il sistema di garanzie per la partecipazione alle procedure di gare di appalto, individuandone modalità, tipologie e tempistiche.
Già al comma 1, infatti, si legge che “l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente”, specificando inoltre che “al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento”.
Altrettanto importante è il secondo comma, che specifica come la cauzione possa essere costituita, in base a una scelta operata dell’offerente, “in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice”.
Si passa poi a spiegare che la garanzia fideiussoria “può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa”.
Quest’ultima questione risulta particolarmente delicata e di attualità, visti i casi – arrivati anche alle cronache della stampa – riscontrati a inizio di quest’anno, quando l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) aveva segnalato alcuni casi di polizze fideiussorie false intestate alla Tuir Warta, una compagnia polacca che già in passato e a più riprese aveva specificato di non operare nel settore cauzioni in Italia, arrivando infine a revocare la propria abilitazione in tale ramo nel nostro Paese.
La circostanza però è servita anche per fare un punto sulle garanzie fideiussorie false rilasciate da intermediari non autorizzati, un fenomeno piuttosto ampio.
Proprio per contrastare questa piaga critica, e in seguito delle numerose segnalazioni pervenute da stazioni appaltanti, si è deciso di istituire un tavolo tecnico costituito da Autorità nazionale anticorruzione, Banca d’Italia, Ivass e Acgm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), che ha avuto il compito di individuare gli strumenti più idonei per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel mercato del rilascio delle garanzie fideiussorie nel settore pubblico, con particolare riguardo a quelle necessarie alla partecipazione alle gare di appalto.