Un ricorso contro il pagamento della Tares del Comune di Favara in quanto il regolamento approvato dal Consiglio comunale ha effetto per l’anno successivo e non per quello di approvazione.
Lo ha preparato il Movimento 5 Stelle cittadino che cita Leggi e Regolamenti per avvalorare la loro tesi.
“E’ stato adottato un regolamento che in realtà non poteva essere adottato perché la normativa stessa non lo consente – scrivono i penta stellati – il regolamento deve essere adottato dai Consigli comunali per individuare le tariffazioni, le detrazioni etc, ma come previsto dal comma 2 dell’art. 52 del D. L. 446 «i regolamenti non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo» quindi la riscossione operata dal Comune di Favara risulta illegittima”.
In forza di ciò il Movimento 5 stelle ha preparato un modello “ricorso-tipo” avverso l’avviso di pagamento della Tares anno 2013.
“E’ corretto ricordare ai cittadini interessati a questa forma di ricorso che noi chiamiamo “legittima difesa” – spiegano i 5 stelle – che l’avviso di pagamento è stato spedito dal Comune di Favara attraverso il servizio di posta prioritaria, quindi si tratta di un “avviso bonario” che non ha estremi di notifica.
Il cittadino – chiariscono i componenti del movimento politico guidato come noto a livello nazionale da Beppe Grillo – prima di fare ricorso può: attendere di ricevere l’ulteriore avviso, senza alcun interesse di mora, a mezzo raccomandata A/R e quindi far ricorso magari utilizzando il medesimo modello.
Oppure ricorrere ora presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento”.
Diverse le motivazione del ricorso del Movimento 5 stelle avverso l’illegittimità della Tares del Comune di Favara:
“Il regolamento adottato nel novembre 2013 può avere effetto solo dal gennaio 2014 e non può essere applicato al 2013; è un regolamento che disciplina un tributo con modalità che non possono più essere attuate, come nel caso delle detrazioni che ovviamente non possono essere dimostrate per il 2013; la legge vieta la retroattività dei tributi, quindi gli effetti del regolamento non possono essere retroattivi; per il 2013, il Comune non può richiedere la nuova tariffa maggiorata ma soltanto quella della Tarsu applicata nel 2012”.
Motivazioni che se accolte dalla competente Commissione potrebbero – il condizionale è rigorosamente d’obbligo – fare saltare tutto, anche per quanto riguarda i versamenti delle prime rate già operati dai cittadini che sono da considerasi dei versamenti volontari, che dovranno essere restituiti o potranno essere computati per la Tares 2014. Si aprirebbero dunque scenari imprevedibili, come imprevedibili potrebbero essere gli sconquassi per i conti del Comune stesso.
Giuseppe Moscato lasicilia
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