Più tempo per presentare il 730. Slitta al 16 maggio la consegna del modello al datore di lavoro che presta assistenza fiscale.
Arriva una proroga dell’ultimo minuto per i dipendenti e pensionati che presentano il modello 730 tramite il proprio sostituto d’imposta.
Il termine del 30 aprile, per la consegna del 730/2013 al sostituto d’imposta, si allunga infatti al 16 maggio 2013. A loro volta, i sostituti d’imposta potranno consegnare al contribuente la dichiarazione dei redditi elaborata fino al 14 giugno 2013 e non più entro il 31 maggio 2013.
La doppia proroga è disposta da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato il 26 aprile 2013. E’ invece confermata la scadenza del 31 maggio 2013 per la presentazione del modello 730/2013 tramite un Caf dipendenti o un professionista abilitato, iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
La presentazione del 730 al sostituto richiede una forma di auto-controllo, per la ragione che la documentazione non va esibita e, pertanto, deve essere lo stesso contribuente a verificare se i dati riportati nel 730 sono corretti. Al riguardo, si ricorda che il modello 730 può essere usato in forma congiunta quando almeno uno dei due coniugi può usare il modello. Questo non significa, però, che si procede a forme di cumulo dei redditi, ma che la gestione della fase dichiarativa viene unificata.
La tassazione, singola o congiunta, è sempre la stessa. Nel 730 congiunto si indica come dichiarante il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per fare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.
Il 730 è destinato, in prevalenza, a lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno un sostituto d’imposta che può fare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.
Il 730 di quest’anno si presenta con molte novità. Una delle più importanti riguarda l’assenza dei redditi da fabbricati e terreni se soggetti all’Imu. Questo per la ragione che l’imposta municipale sugli immobili, che dal 2012 ha sostituito la vecchia Ici, ha anche sostituito l’Irpef e le relative addizionali. Gli immobili non locati, compresi quelli in comodato gratuito e il reddito dominicale dei terreni non rientrano tra i redditi da dichiarare dal 2012.
Di conseguenza, per gli immobili non locati, non sono dovute l’Irpef e le addizionali. Al contrario, per gli immobili esenti dall’Imu, anche se non locati, continuano ad applicarsi l’Irpef e le addizionali. Un’altra novità per i contribuenti riguarda il maggiore sconto fiscale per le spese di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione è infatti passata dal 36 al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 ed il limite di spesa è passato da 48mila euro a 96mila euro.
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