Insultare qualcuno sulla propria pagina facebook può essere considerato «un delitto di diffamazione aggravato dall’aver arrecato l’offesa con un mezzo di pubblicità» equiparato «sotto il profilo sanzionatorio alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa».
Lo stabilisce una sentenza del tribunale di Livorno. Dopo essere stata licenziata, una giovane ha pubblicato sulla sua bacheca facebook affermazioni offensive contro l’azienda e l’ex datore di lavoro usando anche espressioni a sfondo razzista nei confronti dell’uomo, che è albanese.
Il giudice ha richiamato l’articolo 595, terzo comma del codice penale, in cui il reato di diffamazione è punito più severamente nel caso in cui l’offesa sia recata con il mezzo della stampa e con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità». Secondo la sentenza, facebook ha una «diffusione incontrollata».
Esprimersi su facebook implica quindi una «comunicazione con più persone alla luce del cennato carattere pubblico dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la sua incontrollata diffusione».
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