Provincia che vai, agriturismo che trovi. Ebbene sì, gli stranieri che giungono in Sicilia hanno decretato che il miglior modo per soggiornare nell’isola è quando ci si crogiola tra le bellezze naturali di un agriturismo.
Ma essi non sono tutti uguali. Quelli della provincia di Palermo, secondo il credo di molti forestieri, sembrano essere più appetibili e i motivi fanno riferimento ai fornelli e alle prelibatezze sfornate. Arancine, pane e panelle, “stigghiole” alla brace e prelibatezze di mare, gustate in posti suggestivi che ricreano spirito e corpo, esaltando la cucina siciliana in tutti i suoi aspetti.
Che dire? Anche la parte orientale della Sicilia si difende bene.
La provincia ragusana, e la sua cucina tipica, sono il polo di attrazione principale per tutti i turisti che vogliono sfamarsi di roba buona e genuina. Ragù di maiale o di cinghiale, focacce con salsiccia e pomodoro secco, carni e formaggi, primi piatti appetitosi fanno di questo territorio una meta ambita per ghiottoni. Primato della cucina nostrana i formaggi casarecci o la carne proveniente da agricoltura biologica di Castelbuono.
La Regione siciliana ha emanato nel 1994, una normativa che regola il settore degli agriturismi. La legge ufficiale è composta da 22 articoli che disciplinano la materia secondo diversi aspetti, ne riportiamo i primi due per constatare la bontà e la complessità di questa norma nell’ambito del settore turistico.
Articolo 1 – Finalità 1. La Regione, in armonia con le disposizioni del regolamento (Cee) n. 797/ 85 del Consiglio, del12 marzo 1985, e della legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di: a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del territorio; b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita; c) valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio; d) concorrere alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e del paesaggio; e) promuovere la conoscenza e l’ offerta dei prodotti tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici; f) recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale; g) favorire il rapporto tra città e campagna.
Articolo 2 – Attività agrituristiche. Per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 3 attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali. 2. Sono attività agrituristiche: a) l’offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali; b) l’offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell’ ambito dell’ azienda, a campeggiatori; c) la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall’utilizzazione dei prodotti aziendali e/ o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell’azienda e sottoposti a prima lavorazione all’ esterno; d) la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente all’offerta di ospitalità.
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