Sono viziate da nullità tutte le nomine effettuate dal governo regionale presieduto da Raffaele Lombardo, dopo il 4 agosto, giorno della pubblicazione sulla Gurs della legge cosiddetta «blocca nomine». E’ questo il parere (n. 1156/12) delle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga), che lo scorso 16 settembre, in sede consultiva, hanno risposto a tre quesiti posti dallo stesso Lombardo.
Nel primo quesito, il governatore ha messo in dubbio l’applicabilità del divieto (comma 1 art. 3 bis della legge 43/2012) rispetto alle procedure di nomina già assegnate, in data antecedente il 4 agosto 2012, alla competente commissione legislativa dell’Ars per l’acquisizione del prescritto parere; il secondo quesito riguarda l’applicabilità della stessa norma in relazione alla ricostituzione dei collegi di revisione di enti o società controllate dalla Regione; il terzo quesito pone il caso specifico della «cessazione dei sindaci delle società partecipate dalla Regione siciliana» e l’applicazione dei relativi articoli del Codice civile.
Considerato che il 31 luglio Lombardo si è dimesso dalla carica di presidente della Regione, i giudici delle sezioni riunite del Cga, sulla prima questione hanno precisato che a decorrere dal 4 agosto «è venuta meno ogni giuridica possibilità di avviare (attraverso atti di designazione) e concludere (mediante provvedimenti di nomina) i procedimenti eventualmente già attivati in precedenza».
Pertanto, le nomine che erano state inviate all’Ars e che non hanno ottenuto il parere, prima dell’entrata in vigore della «blocca nomine», non possono avere efficacia. Tra queste potrebbero esserci la nomina del dirigente generale del dipartimento Attività produttive; un componente del cda dell’Orchestra sinfonica siciliana, il commissario del Cas.
Una norma che, secondo Lombardo, conterrebbe profili di incostituzionalità. Ma per i giudici, invece, «il legislatore regionale ha provvidamente inteso scongiurare che, attraverso l’esercizio dei poteri di designazione, nomina o di conferimento di incarichi, i rappresentanti di un governo regionale destinato a cessare in tempi brevi possano interferire, alterandoli, sull’esito successivo della consultazione elettorale, ponendo in essere comportamenti idonei a “catturare” il voto di fasce di elettorato».
Il secondo quesito è relativo alla possibilità di nominare commissari straordinari al posto degli organi di controllo in scadenza dopo il 4 di agosto. Anche per evitare che l’attività amministrativa rimanga priva di controllo. Per le sezioni riunite del Cga, bisogna rendere compatibili le norme esistenti che prevedono la prorogatio di 45 giorni degli organi di controllo scaduti. Se nel frattempo non si è ancora insediato il nuovo governo, allora si possono nominare commissari straordinari anche al posto dei revisori dei conti.
Il terzo quesito riguarda le società partecipate dalla Regione. Secondo il Cga, non si applica nessuna delle norme indicate da Lombardo, ma anche in questo caso si potrà ricorrere a commissari straordinari fino alla nomina dei nuovi collegi.
«Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, interpellato dal governo regionale su taluni aspetti applicativi della cosiddetta legge “blocca nomine” – si legge in una nota di Palazzo d’Orleans – conferma il corretto operato tenuto dalla Giunta regionale in attuazione della normativa. Il parere, tra l’altro, chiarisce inequivocabilmente – aggiunge la nota – che a decorrere dal 4 agosto, data di entrata in vigore della legge 43/2012, è obbligatoria la nomina di commissari straordinari in luogo degli organi di amministrazione scaduti, legittimando, con ciò, l’attività posta in essere dalla Giunta regionale».
Il presidente Lombardo, teoricamente, potrebbe annullare alcune nomine in autotutela effettuate dopo il 4 di agosto scorso, considerato che tra l’inizio della procedura di nomina e la pubblicazione sulla Gurs, a volte, trascorrono mesi interi. Per Franco Scancarello, area dirigenziale della Uil, «non si capisce per quale motivo, il presidente Lombardo visto che non voleva violare la legge, sia per gli regionali che extraregionali, avrebbe potuto assegnare incarichi ad interim ai dirigenti generali, così come ha fatto in altre occasioni. Ci dovrebbe spiegare perché ha nominato commissari straordinari di Enti parco precedenti presidenti».
Fonte: LaSicilia
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