Bollo auto 2020 Sicilia: nuova esenzione per i residenti in Sicilia

Bollo auto 2020 Sicilia: nuova esenzione per i residenti in Sicilia

L’Assemblea Regionale Siciliana ha emanato un provvedimento che prevede l’esenzione del bollo auto per l’anno 2020 in Sicilia.

Potranno beneficiare dell’esenzione i proprietari con reddito non superiore a 15.000,00 euro, che risultino al P.R.A. intestatari alla data del 14 maggio 2020, di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 o, in caso di immatricolazione successiva , di autovetture con numero di kw non superiore a 53. Per reddito deve intendersi quello che concorre alla formazione del reddito complessivo del proprietario dell’autovettura, e cioè i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati), i redditi fondiari.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 5 novembre.

A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti. Vale a dire:
• le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni;
• le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo;
• il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”;
• il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca”.

Non rientrano invece nel conteggio del reddito complessivo:
• i redditi esenti (ad es. i proventi percepiti dai venditori c.d. porta a porta);
• i redditi assoggettati a tassazione separata, anche per opzione (ad es. la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile);
• i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad es. i redditi da capitale derivanti da partecipazione non qualificata).

Il reddito sopra definito è rilevabile dai seguenti modelli riferiti all’ultima dichiarazione presentata:
• mod. CU parte B dati fiscali -somma degli importi di cui ai relativi  punto 1 e punto 2  più eventuali altri redditi;
• mod. 730 : Dichiarazione dei redditi, rigo 11 e rigo 15, prospetto di liquidazione mod.730
• mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1  ( Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

I soggetti, non tenuti a presentare la dichiarazione secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/chi-e-esonerato-dalla-presentazione-della-dichiarazione, dichiarano il proprio reddito sulla base della definizione di reddito sopra descritta.

E’ obbligatorio fornire l’informazione sul reddito. Le istanze in cui risulta omesso l’importo del reddito saranno scartate (indicare il reddito anche se è pari a zero).

PER L’ESENZIONE OCCORRE:
Delega in allegato firmata
copia documento di identità
copia libretto fronte e retro
€20,00

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