Nella riforma fiscale di fine agosto prevista l’introduzione di un prelievo unico municipale.
E’ stato sospeso il versamento della prima rata Imu per le abitazioni principali e relative pertinenze con dl n. 54 del 21 maggio da parte del Consiglio dei ministri, che ha manifestato, anche, l’intento di riformare la disciplina di tassazione sui patrimoni immobiliari.
Quindi l’appuntamento con il versamento della prima rata Imu dovuta per l’anno 2013 è rinviato, forse, a metà settembre dopo l’approvazione, entro fine agosto, della riforma che dovrebbe prevedere l’introduzione di un prelievo unico municipale. Si parla già di una nuova “service tax” che dovrebbe accorpare l’imposta sulla casa, quella sui rifiuti (Tares) e gli oneri per i servizi indivisibili dovuti ai comuni.
Se da una parte la sospensione del versamento Imu è stata salutata con entusiasmo dai contribuenti, nella speranza che sia annullata per sempre, dall’altra sta creando qualche complicazione in termini pratici. La sospensione riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp), le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Ma, al fine di considerare un’unità immobiliare come abitazione principale e poter godere della sospensione, il contribuente deve avere nella casa non solo la dimora abituale, ma anche la residenza anagrafica. E’ previsto, inoltre, che deve trattarsi di un’unica unità immobiliare.
Non rientrano nella fattispecie della sospensione e devono versare la rata Imu il 17 giugno i fabbricati classificati nella categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi), nonostante siano adibiti ad abitazione principale.
Per esempio, se un contribuente possiede una villa (categoria catastale A8) e la adibisce ad abitazione principale sua e della propria famiglia, deve pagare l’Imu non potendo usufruire della sospensione. La stessa situazione si verifica nel caso di un’abitazione di pregio classificata A1, nonostante sia adibita ad abitazione principale del possessore. Il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica deve riguardare non solo il possessore, ma anche il nucleo familiare. Pertanto nel caso in cui i coniugi non separati abbiano stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi nello stesso comune, solo uno potrà essere considerato abilitazione principale e usufruire della sospensione. Mentre se i coniugi non separati hanno stabilito la dimora e la residenza in case diverse, ma in due comuni diversi (esempio: per ragioni di lavoro), entrambe sono qualificate come abitazioni principali e potranno usufruire del rinvio.
In caso di separazione o divorzio, l’ex casa coniugale è considerata abitazione principale per il coniuge che ha avuto assegnata l’unità immobiliare, anche se di proprietà dell’altro coniuge. Quest’ultimo potrà usufruire della detrazione per abitazione principale su un’altra unità immobiliare nella quale risiede anche se ubicata nello stesso Comune.
Se l’immobile è in comproprietà tra fratelli di cui uno risiede effettivamente nella casa con la propria famiglia, solo quest’ultimo potrà godere dell’agevolazione per abitazione principale. Invece l’altro fratello dovrà versare l’IMU, e la pagherà come seconda casa con evidente aggravio di tassazione.
Un caso a parte è rappresentato dalle case concesse in uso gratuito ai parenti, per esempio la casa di proprietà dei genitori concessa al figlio in comodato gratuito per utilizzarla come abitazione principale. Ebbene le agevolazioni previste dalla disciplina Ici, che assimilavano questa fattispecie all’abitazione principale con conseguente esenzione dal pagamento del tributo, non sono state riprese dalla disciplina Imu. Pertanto sono assimilati alle seconde case e non usufruiscono della sospensione del pagamento della prima rata, eccetto i rari casi in cui il Comune abbia deliberato una qualche agevolazione in merito.
Infine si segnalano delle situazioni dove è precario il confine tra abitazione principale e seconda casa. Per esempio le abitazioni delle persone anziane o disabili ricoverati e residenti in istituti di cura o dei cittadini italiani residenti all’estero sono considerate abitazioni principali, e quindi soggette a sospensione, se il Comune ha deliberato di assimilarle all’abitazione principale.
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