Last updated on Ottobre 1st, 2012 at 04:30 pm
Il comune avvisa la cittadinanza: “A seguito della entrata in vigore della legge di stabilita´ (l. 183/2011: art. 15). Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici e´ vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 dpr 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati dell´anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, etc) e´ previsto in ogni caso il pagamento dell´imposta di bollo (art. 4 della tariffa allegato a al dpr 642/1972) e dei diritti di segreteria.
Per ciascun documento. Si ricorda, comunque, che il cittadino puo´ sempre presentare le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta´) anche quando abbia a che fare con uffici privati: banche, assicurazioni, agenzie immobiliari, finanziarie, poste, notai, avvocati, etc (art. 2 dpr 445/2000).
L´autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 dpr 445/2000) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo ne´ diritto di segreteria) e non e´ necessaria l´autenticazione della firma.”
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