La stagione delle dichiarazioni del 2012, da presentare nel 2013, si apre con il modello 730/2013. Il modello di quest’anno si presenta ancora più leggero e più semplice.
Anche quest’anno è confermata la doppia scadenza per la presentazione del modello 730: entro il 30 aprile 2013, per chi presenta il 730 al proprio sostituto d’imposta, a condizione che quest’ultimo abbia comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale; entro il 31 maggio 2013 a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro.
Il 730 può essere, inoltre, usato in forma congiunta se almeno uno dei due coniugi può usare il modello. Questo non significa, però, che si cumulano i redditi, ma che la gestione della fase dichiarativa viene unificata. La tassazione, singola o congiunta, è sempre la stessa. Nel 730 congiunto si indica come dichiarante il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per fare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato. Va ricordato, infine, che se lo spazio del modello non è sufficiente per riportare tutti i dati si possono riempire altri modelli con numerazione progressiva.
Il 730 di quest’anno si presenta con molte novità. Una riguarda l’assenza dei redditi da fabbricati e terreni se soggetti all’Imu. Questo per la ragione che l’imposta municipale sugli immobili, che dal 2012 ha sostituito la vecchia Ici, ha anche sostituito l’Irpef e le relative addizionali. Gli immobili non locati, compresi quelli in comodato gratuito e il reddito dominicale dei terreni sono “fuori” dalla dichiarazione, non rientrano cioè tra i redditi da dichiarare dal 2012. Ne consegue che, per gli immobili non locati, non sono dovute l’Irpef e le addizionali: sul reddito dominicale dei terreni, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi; sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli in comodato gratuito.
Un’altra novità riguarda il maggiore sconto fiscale per le spese di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione d’imposta è infatti passata dal 36 al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 ed il limite di spesa è passato da 48mila euro a 96mila euro. Da quest’anno, però, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, non è più prevista la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente in 5 o 3 quote annuali, ma solo in 10 quote annuali. Un’altra novità riguarda la detrazione del 55% finalizzata al risparmio energetico degli edifici, che dal 2012 è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.
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